SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
A
seguito del decreto SCIA 2, l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma
viene attestata con segnalazione
certificata.
Dunque
con le nuove regole, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la
conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati
mediante segnalazione
certificata di agibilità.
Segnalazione certificata di agibilità: come funziona
Entro
15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di
costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti
interventi:
·
nuove costruzioni
·
ricostruzioni o sopraelevazioni,
totali o parziali
·
interventi sugli edifici esistenti
che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
Ai
fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
·
singoli edifici o singole porzioni
della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero
intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti
comuni
·
singole unità immobiliari, purché
siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati
gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione
primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità
parziale
Segnalazione certificata di agibilità, le sanzioni
La
mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria che va da 77
a 464 euro.
Segnalazione certificata di agibilità, la documentazione
La
segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente
documentazione:
·
attestazione del direttore dei
lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la
sussistenza delle condizioni necessarie
·
certificato di collaudo statico
·
dichiarazione di regolare esecuzione
resa dal direttore dei lavori
·
dichiarazione di conformità delle
opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche
·
estremi dell’avvenuta dichiarazione
di aggiornamento catastale
·
dichiarazione dell’impresa
installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di
collaudo degli stessi
L’utilizzo
delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata della documentazione descritta.
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