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GUIDA ALLE NUOVE REGOLE ANTINCENDIO

05/06/2017 Prevenzione Incendi

 Guida alle nuove regole antincendio (Fonte Biblus-Net)

Nuovo regolamento antincendio (dpr 151/2011), SCIA antincendio, CPI, attività soggette a prevenzione incendi ed esempi pratici. La guida con tutto ciò che occorre sapere

 

La vecchia disciplina antincendio dettata dal dpr 37/1998 disponeva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera. Inoltre tutte dovevano ottenere il famoso Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate in maniera puntuale nel dm 16 febbraio 1982.

Dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il dpr 151/2011, che semplifica gli adempimenti e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 122/2010 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi,  operando una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

In particolare, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3  categorie (categoria A, B e C),  individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.

Viene introdotto per la prima volta il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria, secondo il quale si può valutare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in relazione alla sua idoneità al raggiungimento degli scopi voluti.

Secondo le nuove regole:

  1. nella categoria A ricadono le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano in tale categoria, ad esempio:alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti
    letto, ecc.
  2. nella categoria B sono comprese:
    • attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità
    • attività sprovviste di regola tecnica
      rientrano in questa categoria, ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m² , aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²
  3. nella categoria C ricadono le attività con elevato livello di complessitàindipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Rientrano in questa categoria, ade esempio: centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti

Con le nuove regole le attività soggette ai controlli passano da 97 a 80.

Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi.

Procedure in funzione della categoria

Le procedure cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività.  In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.

Attività di categoria A

Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto ai Vigili del Fuoco, ma è sufficiente presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzatovo ai fini antincendi.

Le attività ricadenti nella categoria A non richiedono l’esame del progetto (parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco). Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività.

Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) la SCIA con allegato progetto.

Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei VVF o il SUAP rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata.

Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività.

In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.

Attività di categoria B

Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità sul progetto.

Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.

A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito.

Anche in questo caso sono previsti controlli a campione.

Attività di categoria C

Per le attività in categoria C è richiesto il parere di conformità dei VV.F. relativamente al progetto.

Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.

L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).

La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia! Per le attività di categoria B e C permane invece l’obbligo di richiedere la valutazione del progetto, ottenuta la quale il titolare dovrà procedere necessariamente alla presentazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi. Per le sole attività di categoria C, a seguito di presentazione della SCIA antincendio, il Comando dei Vigili del Fuoco procederà sistematicamente ad effettuare i sopralluoghi di controllo che, in caso di esito positivo, produrranno come atto finale il rilascio de

 

Nella figura successiva cerchiamo di riassumere tutte le caratteristiche delle 3 categorie.


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